la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  concede  contributi per il recupero degli edifici
rurali aventi valore storico  e  architettonico  situati  nelle  zone
agricole e non piu' utilizzati a fini agricoli.
   2. Ai fini della presente legge sono considerati edifici rurali di
carattere storico e architettonico  quelli  inclusi  nell'elenco  del
comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme
edilizie per il territorio agricolo" e, fino alla  sua  redazione  da
parte  dei comuni, quelli inclusi nella carta IGM 1892 - 1895, il cui
valore architettonico sia attestato, con perizia giurata, dal tecnico
progettista.
   3. Sono zone agricole quelle individuate dai commi 1 e 2 dell'art.
1 della legge regionale n. 13/1990.
   4.  La  non  utilizzazione a fini agricoli degli edifici rurali e'
attestata  dal  servizio  decentrato   agricoltura   competente   per
territorio.
   5.  Tale  non  utilizzazione,  per  quanto  attiene  agli  edifici
residenziali, deve essere anteriore ad  almeno  un  anno  dalla  data
della domanda di contributo.