la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione concede contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non piu' utilizzati a fini agricoli. 2. Ai fini della presente legge sono considerati edifici rurali di carattere storico e architettonico quelli inclusi nell'elenco del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e, fino alla sua redazione da parte dei comuni, quelli inclusi nella carta IGM 1892 - 1895, il cui valore architettonico sia attestato, con perizia giurata, dal tecnico progettista. 3. Sono zone agricole quelle individuate dai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/1990. 4. La non utilizzazione a fini agricoli degli edifici rurali e' attestata dal servizio decentrato agricoltura competente per territorio. 5. Tale non utilizzazione, per quanto attiene agli edifici residenziali, deve essere anteriore ad almeno un anno dalla data della domanda di contributo.